Art. 14.

      1. Chiunque omette di denunziare alla competente autorità locale la variazione del luogo in cui esercita la prostituzione è punito con l'ammenda da 500 euro a 5000 euro.
      2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 8 della presente legge, è punito con l'ammenda da 500 euro a 2.500 euro.
      3. Nei casi di recidiva o di particolare gravità può essere disposta dal questore la revoca della registrazione di cui all'articolo 5 e si applica la reclusione da sei mesi a due anni. Nessuna sanzione è applicabile se l'omissione riguarda soltanto la cessazione di attività.

 

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